Cosa dice la normativa sull'ex coniuge che non versa l'assegno di mantenimento
Indice dei contenuti dell'articolo
Al mantenimento dei figli devono provvedere in primo luogo i genitori. Ma i nonni hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti qualora i genitori non abbiano i mezzi necessari per provvedervi
L’articolo 147 del Codice civile, stabilisce che i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli“.
Può accadere, tuttavia, che i genitori non abbiano i mezzi necessari per mantenere i figli.
In tal caso subentrano gli ascendenti (ad esempio i nonni), in base al successivo articolo 148, che stabilisce: Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In proposito bisogna chiarire quando esattamente può ritenersi che i genitori non hanno mezzi sufficienti, perchè soltanto in questa ipotesi sorge l’obbligo degli altri ascendenti di provvedere al mantenimento della prole.
Sull’argomento, è intervenuta anche la Cassazione, la quale con la sentenza 20509/2010, ha affermato che l’obbligo degli ascendenti è di natura sussidiaria ed eccezionale rispetto a quello dei genitori.
L’insufficenza di mezzi deve essere valutata in senso prettamente oggettivo e deve dipendere non da un semplice “inadempimento” dei genitori, bensì da una reale ed effettiva incapacità di provvedere.
Al fine di tale valutazione, bisogna considerare il reddito ed il patrimonio suscettibili di esecuzione forzata (quindi i beni materiali di cui i genitori dispongono: stipendio, case, terreni ed immobili in generale, beni mobili di valore).
Secondo il Tribunale di Milano, sentenza 30 giugno 2010, invece, non possono invece essere considerate le risorse astratte non corecibili, quali, ad esempio, la capacità lavorativa non adeguatamente sfruttata.
Per chiedere ai nonni di provvedere al mantenimento, quindi, non è sufficiente che uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo.
In tal caso, infatti, l’altro genitore deve fare fronte alle spese per i figli con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e potrà eventualmente agire contro il genitore inadempiente affinchè contribuisca in misura proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, in assenza di mezzi materiali, potrà pretendere il contributo economico da parte degli ascendenti.
11 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su cosa dice la normativa sull'ex coniuge che non versa l'assegno di mantenimento. Clicca qui.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
Quando cessa l’aiuto sussidiario dei nonni al nipote ex articolo 148 del codice civile? Come e a chi chiedere la sospensione del sussidio al proprio nipote?
Secondo l’articolo 148 del codice civile, quando il genitore obbligato non ha mezzi sufficienti per corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio, gli altri ascendenti (i nonni), sono tenuti a fornire al genitore stesso impossibilitato ad adempiere, i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Peraltro, all’obbligo di prestare gli alimenti, anche ex articolo 433 del codice civile, sono tenuti, nell’ordine: il coniuge; i figli; i genitori e, in loro mancanza (o impossibilità materiale ad adempiere) gli ascendenti prossimi, ovvero nonni e bisnonni; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
Qualora il genitore del soggetto alimentando (il nipote diciassettenne) sia attualmente in grado di provvedere a a soddisfare ogni esigenza di vita del proprio figlio, l’obbligo di prestare gli alimenti al nipote cessa per i nonni.
Se non si vuole correre il rischio di interrompere unilateralmente la corresponsione degli alimenti stabilita per via giudiziale e venire citati dal nipote in tribunale, conviene affidarsi ad un avvocato che ricorra per chiedere la revoca del provvedimento del Presidente del tribunale territorialmente competente che a suo tempo stabilì l’obbligo, per i nonni, di contribuire all’assegno di mantenimento per il nipote, dovuto dal figlio obbligato, ma incapace di adempiere.