Mantenimento » Se ex coniuge non versa l’assegno, chi è tenuto a farlo?

Cosa dice la normativa sull'ex coniuge che non versa l'assegno di mantenimento

Al mantenimento dei figli devono provvedere in primo luogo i genitori. Ma i nonni hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti qualora i genitori non abbiano i mezzi necessari per provvedervi

L'articolo 147 del Codice civile, stabilisce che i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Può accadere, tuttavia, che i genitori non abbiano i mezzi necessari per mantenere i figli.

In tal caso subentrano gli ascendenti (ad esempio i nonni), in base al successivo articolo 148, che stabilisce: Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In proposito bisogna chiarire quando esattamente può ritenersi che i genitori non hanno mezzi sufficienti, perchè soltanto in questa ipotesi sorge l'obbligo degli altri ascendenti di provvedere al mantenimento della prole.

Sull'argomento, è intervenuta anche la Cassazione, la quale con la sentenza 20509/2010, ha affermato che l'obbligo degli ascendenti è di natura sussidiaria ed eccezionale rispetto a quello dei genitori.

L'insufficenza di mezzi deve essere valutata in senso prettamente oggettivo e deve dipendere non da un semplice "inadempimento" dei genitori, bensì da una reale ed effettiva incapacità di provvedere.

Al fine di tale valutazione, bisogna considerare il reddito ed il patrimonio suscettibili di esecuzione forzata (quindi i beni materiali di cui i genitori dispongono: stipendio, case, terreni ed immobili in generale, beni mobili di valore).

Secondo il Tribunale di Milano, sentenza 30 giugno 2010, invece, non possono invece essere considerate le risorse astratte non corecibili, quali, ad esempio, la capacità lavorativa non adeguatamente sfruttata.

Per chiedere ai nonni di provvedere al mantenimento, quindi, non è sufficiente che uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo.

In tal caso, infatti, l'altro genitore deve fare fronte alle spese per i figli con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e potrà eventualmente agire contro il genitore inadempiente affinchè contribuisca in misura proporzionale alle sue condizioni economiche.

Solo in via sussidiaria, in assenza di mezzi materiali, potrà pretendere il contributo economico da parte degli ascendenti.

Crediti alimentari - Possono essere richiesti anche da familiari indigenti

Spesso associamo i crediti alimentari a quelli dovuti per l'ex coniuge separato e per il mantenimento dei figli. In realtà, si può essere costretti a versare crediti alimentari, in forma coattiva, anche per il mantenimento di altri familiari indigenti.

All’obbligo di prestare gli alimenti al familiare indigente (il soggetto dello schema esplicativo) sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

articolo 433 codice civile - Soggetti obbligati al mantenimento

A riprova di quanto asserito, la vicenda che riportiamo di seguito.

Obbligo di alimenti per i familiari indigenti - Un esempio concreto

Trento, pignorato di parte dello stipendio su richiesta nuora - L'uomo disperato (guadagna 1.200 euro al mese) dopo la notifica di pignoramento di parte dello stipendio. Atto deciso dal Tribunale di Verona al quale si era rivolta la nuora dell'uomo che lamentava il mancato versamento degli alimenti ai figli da parte del marito, resosi irreperibile dopo la separazione.

Trento, 3 febbraio 2012 - Dramma sfiorato alla Procura di Trento. Un uomo separato ha tentato di gettarsi dalla finestra dopo aver saputo di dover provvedere al mantenimento non solo della ex moglie ma anche dei nipoti, in base ad un provvedimento ottenuto dalla nuora separata.

L'uomo è salito sul davanzale della finestra posta al primo piano dell'ufficio del giudice per le esecuzioni. Il 59enne dipendente dell'Università di Trento, fortunatamente è stato salvato da un carabiniere che è riuscito ad afferrarlo prima che si buttasse nel vuoto.

Il gesto estremo nasce dalla disperazione dell'uomo, che guadagna 1.200 euro al mese, dopo aver ricevuto una notifica relativa al provvedimento esecutivo di pignoramento di parte dello stipendio. Atto deciso dal Tribunale di Verona al quale si era rivolta la nuora dell'uomo che lamentava il mancato versamento degli alimenti ai figli da parte del marito, resosi irreperibile dopo la separazione.

Da qui il provvedimento esecutivo nei confronti del nonno. Il caso ha precedenti nella giurisprudenza che prevede che un genitore debba accollarsi le spese o gli alimenti non versati dal figlio sposato, anche se maggiorenne.

11 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Mantenimento » Se ex coniuge non versa l’assegno, chi è tenuto a farlo?”

  1. giacomo_1 ha detto:

    Quando cessa l’aiuto sussidiario dei nonni al nipote ex articolo 148 del codice civile? Come e a chi chiedere la sospensione del sussidio al proprio nipote?

    • Secondo l’articolo 148 del codice civile, quando il genitore obbligato non ha mezzi sufficienti per corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio, gli altri ascendenti (i nonni), sono tenuti a fornire al genitore stesso impossibilitato ad adempiere, i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

      Peraltro, all’obbligo di prestare gli alimenti, anche ex articolo 433 del codice civile, sono tenuti, nell’ordine: il coniuge; i figli; i genitori e, in loro mancanza (o impossibilità materiale ad adempiere) gli ascendenti prossimi, ovvero nonni e bisnonni; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.

      Qualora il genitore del soggetto alimentando (il nipote diciassettenne) sia attualmente in grado di provvedere a a soddisfare ogni esigenza di vita del proprio figlio, l’obbligo di prestare gli alimenti al nipote cessa per i nonni.

      Se non si vuole correre il rischio di interrompere unilateralmente la corresponsione degli alimenti stabilita per via giudiziale e venire citati dal nipote in tribunale, conviene affidarsi ad un avvocato che ricorra per chiedere la revoca del provvedimento del Presidente del tribunale territorialmente competente che a suo tempo stabilì l’obbligo, per i nonni, di contribuire all’assegno di mantenimento per il nipote, dovuto dal figlio obbligato, ma incapace di adempiere.

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