Mantenimento » Coniuge obbligato deve contribuire al mutuo dell’ex casa

Il coniuge obbligato al mantenimento è tenuto a pagare la metà della rata del mutuo della casa familiare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 20139/13, ha sancito che: Il coniuge separato tenuto al versamento dell'assegno può essere condannato d’ufficio dal giudice a corrispondere la metà della rata del mutuo a prescindere dal fatto che ha già pagato in contanti la metà dell'immobile. Può essere inoltre ordinato il prelievo diretto sullo stipendio.

A parere della Suprema Corte, pertanto, il giudice della separazione può stabilire d’ufficio le diverse voci di spesa rientranti nell'assegno a prescindere dalla richiesta di parte. Si al prelievo diretto sullo stipendio se l’ex è inadempiente. Irrilevante aver già pagato metà dell'immobile.

Gli Ermellini, tra le altre cose, hanno anche precisato, in tema di mantenimenti, che l'articolo 155 del Codice Civile prevede, fra l'altro, che il giudice stabilisca la misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli (comma secondo), non essendo a tal fine vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi fra le stesse eventualmente intervenuti.

Ma non solo.

A sentire piazza Cavour, l'assegno periodico di mantenimento può essere determinato in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto.

17 Settembre 2013 · Carla Benvenuto