Maggiorazione semestrale del 10% per ritardo nel pagamento della multa – Si applica nel periodo che intercorre fra il 61.mo giorno successivo alla notifica della sanzione fino alla data di esecutività del ruolo

Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cassazione 3701/2007) la successiva giurisprudenza di legittimità ha giudicato applicabile la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, a decorrere dal momento in cui la sanzione è esigibile, e sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore.

Tale maggiorazione è, infatti, compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento in sintonia con il chiaro disposto dell'articolo 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

Del resto, la giurisprudenza ormai consolidata ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva (non si tratta, insomma, di interessi moratori) ma aggiuntiva. Anche la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, precisando che la maggiorazione semestrale costituisce una sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile quella principale ed escludendo qualsiasi disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Il concetto è stato ribadito dai giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza 4554/2018.

1 Marzo 2018 · Giuseppe Pennuto