Contratti di locazione » I costi sostenuti per innovazioni, trasformazioni e migliorie alle strutture e agli impianti gravano sul conduttore

Nell'ambito dei contratti di locazione i costi per innovazioni, trasformazioni e migliorie dell'immobile, nonché degli impianti, vanno sostenute dal conduttore dell'appartamento e non dal locatore.

Gli obblighi previsti dagli articoli 1575 e 1576 c.c. non comprendono l’esecuzione di opere di modifica o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dall'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti.

E' quanto emerge dalla sentenza 24987/14 della Corte di Cassazione.

Da ciò che si apprende dalla suddetta pronuncia, in materia di contratti di locazione, dunque d'affitto, il conduttore, ovvero l'affittuario, qualora voglia intraprendere ristrutturazioni all'immobile, per esempio per renderlo più esteticamente gradevole, deve sostenere, da solo, i costi relativi.

Inoltre se, nel contratto di locazione, è chiarito che grava sul locatario l’onere di far fronte alle spese di gestione e manutenzione degli impianti, nella fattispecie in cui vadano eseguite opere di adeguamento dell’immobile alla nuova normativa per la sicurezza degli impianti, anche questi costi gravano sul conduttore.

Inutile, quindi, a parere degli Ermellini, in questo caso, richiedere il rimborso delle spese al proprietario dell'immobile.

28 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi