Contratti di locazione » La riparazione dell’impianto termico è sempre a carico del locatore

Nell'ambito dei contratti di affitto o locazione, la riparazione dell'impianto termico è sempre a carico del locatore, ovvero del padrone di casa.

Trattandosi di manutenzione straordinaria, le spese riguardanti l'impianto termico di riscaldamento spettano al proprietario di casa.

La manutenzione dell'impianto termico è, infatti, da considerare una spesa di straordinaria amministrazione: non si parla, in questo caso, di riparazioni di piccola manutenzione, con la conseguenza che gli eventuali oneri economici sono a carico del locatore e non del conduttore.

In più, se prima della consegna del bene il proprietario dell'appartamento non ha eseguito i necessari accertamenti su tutti gli impianti interni, è responsabile nei confronti dell'inquilino, a meno che non riesce a dimostrare di aver ignorato tali vizi senza colpa.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza 11353/14, emessa dalla Corte di Cassazione.

Con la pronuncia in esame, gli Ermellini hanno voluto ricordare che il locatore è sempre tenuto a consegnare al conduttore un bene che si trovi in buono stato. dunque, egli deve effettuare tutti gli accertamenti necessari prima della consegna delle chiavi dell'immobile.

Pertanto, qualora il conduttore intentasse una causa per ottenere il risarcimento derivanti da vizi dell'abitazione, il locatore può evitare la liquidazione dei danni solo se prova di aver ignorato i pregiudizi.

Evitare la condanna al risarcimento dei danni, però, non toglie che le spese relative agli impianti interni spettino esclusivamente al proprietario di casa, sia per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto termico, idrico o elettrico sia per quanto concerne l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento.

Dunque, il conduttore ha diritto ad essere risarcito in caso di mancata riparazione, specie se si verificano casi di urgenza.

Inoltre, se il locatore viene tempestivamente avvisato dal conduttore e resta comunque inerte, l'inquilino può provvedere direttamente ai lavori, anticipando le spese e poi chiedendone la restituzione.

Ciò, perché, per questo tipo di interventi non è richiesta la preventiva autorizzazione del proprietario.

Addirittura, il conduttore potrebbe avviare i lavori anche in caso di diniego del proprietario dell'immobile, senza, però, ottenere la restituzione delle somme versate.

25 Giugno 2014 · Genny Manfredi