Locazione di un bene immobile sottoposto a pignoramento

Come noto, in base al Codice civile (articolo 2912), il pignoramento di un bene di proprietà del debitore comprende anche gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

Ne consegue che il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione dei giudice dell'esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canone.

Per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento di un bene immobile, concesso dal proprietario in locazione, e dell'effetto estensivo previsto dal Codice civile, il debitore sottoposto ad esecuzione perde il diritto di gestire e amministrare (se non in quanto custode) il bene pignorato e quello di far propri i relativi frutti civili.

La locazione di un bene sottoposto a pignoramento (conclusa senza l'autorizzazione dei giudice dell'esecuzione) non comporta l'invalidità del contratto, ma solo la sua inopponibilità ai creditori ed all'assegnatario. Dopo il pignoramento, il locatore, proprietario e debitore, perde la legittimazione sostanziale a richiedere al locatario il pagamento dei canoni: ciò allo scopo di tutelare le ragioni del creditore al quale è riconosciuto il diritto di non vedersi sottratte le somme ricavate con il canone di locazione.

Queste le considerazioni giuridiche con cui i giudici della Corte di cassazione hanno articolato e motivato la sentenza 13216/16.

29 Giugno 2016 · Tullio Solinas