Licenziamento per scarso rendimento – ingiustificato se motivato da prolungate assenze per malattia

Secondo la legge, il lavoratore può essere esonerato dal servizio per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa nell'adempimento delle funzioni a lui assegnate.

L'ipotesi dello scarso rendimento, in ogni caso, è diversa e separata da quella delle ripetute assenze per malattia, che possono, se del caso, essere prese in considerazione solo qualora determinino inabilità al servizio.

E' da escludersi, pertanto, che in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile a scarso rendimento, possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia.

Inoltre, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia.

Ne consegue che, se il licenziamento del lavoratore è stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il recesso da parte del datore di lavoro si rivela ingiustificato.

In ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, infatti, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva.

Questo l'orientamento assunto dai giudici di legittimità, in tema di licenziamento per scarso rendimento, così come emerge dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 17436/15.

3 Settembre 2015 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!