Scarichi musica e film dal pc aziendale? » Illegittimo il licenziamento

Impossibile il licenziamento per chi scarica musica e film dal pc aziendale grazie al software installato ad hoc.

Deve ritenersi sproporzionato il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente per l’installazione non autorizzata di programmi informatici annessi all'utilizzazione di detto software, per il cosiddetto “peer to peer”, che espone il personale computer aziendale a contatti con estranei.

Dovendosi osservare che, tanto il contratto collettivo nazionale di lavoro quanto le regole di policy aziendali, evidenziano come la sanzione del licenziamento non sia una conseguenza obbligata della generica installazione ed improprio uso di un programma, ma una possibile conseguenza, evidentemente da integrare con ulteriori elementi che ne delineassero la effettiva gravità in concreto e l’impossibilità della prosecuzione del rapporto con il datore.

Questo, riassunto brevemente, l'orientamento espresso dalla Cassazione con la pronuncia 26397/13.

Commenti e fatti in merito alla sentenza sullo scaricamento di film e il licenziamento

Licenziare il dipendente che ha installato, sul pc dell'ufficio, il software eMule per scaricare da internet musica e film, sfruttando la connessione dell'azienda, è illegittimo.

Infatti, risulta sproporzionato il provvedimento adottato contro il dipendente per la violazione delle regole di policy aziendale.

In questa fattispecie, è stato bocciato il ricorso del datore, condannato a reintegrare e risarcire il dipendente cha ha la passione per il peer to peer.

E ciò anche se la pratica del p2p espone il pc aziendale all'accesso di estranei, per via dello scambio costante di file in rete.

In effetti le regole di policy dell'impresa non comprendono soltanto sanzioni conservative in caso di violazioni.

È vero, il licenziamento è una delle possibili conseguenze che conseguono a condotte illecite da parte dei dipendenti.

Ma il provvedimento espulsivo costituisce comunque l’ultima spiaggia e, quindi, per essere legittimo, va circostanziato con elementi in grado di delineare l’effettiva gravità dell'addebito contestato all'incolpato.

In sostanza: non è sufficiente contestare l’installazione di eMule sul pc, ma bisogna anche provare l’effettivo danno per il datore di lavoro.

Non basta, quindi, una generica contestazione se non si dimostra che, da tale comportamento, sono derivati dei danni concreti per l’azienda come, per esempio, il rischio di un’intercettazione da parte delle autorità postali accortesi del download illegale o l’esposizione del pc a possibili virus e intrusioni da parte di malintenzionati.

Per gli ermellini, fra l’altro, è ragionevole credere che esista un back up dei dati, specie se si considerano le grandi dimensioni dell'impresa.

L’incolpato si salva nonostante neghi l’evidenza del programma installato sul suo personal computer d’ufficio perché il giudice del merito valuta nel complesso la condotta addebitata escludendo che la bugia dettata dalla paura possa comunque impedire la prosecuzione del rapporto con il datore.

Al quale non resta che pagare, anche le spese di giudizio.

2 Dicembre 2013 · Gennaro Andele