Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed esigenze di riassetto organizzativo aziendale

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dalla Costituzione, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.

Ne consegue che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Tuttavia, è posto a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre e di dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto e, quindi, nell’ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto, oltre che del relativo processo e del nesso di causalità con il licenziamento: l'operazione di riassetto costituisce, infatti, la conclusione del processo organizzativo, ma non la ragione dello stesso, che, per imporsi sull'esigenza di stabilità, dev’essere seria, oggettiva e non convenientemente eludibile.

In particolare, il riassetto organizzativo dell’azienda può essere attuato anche al fine di una più economica gestione dell’impresa, finalizzata a far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, purché di tali presupposti si dia adeguatamente conto in giudizio.

Questi i principi alla base delle motivazioni che emergono dalla lettura della sentenza 6501/16 della Corte di cassazione.

6 Aprile 2016 · Tullio Solinas