Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che nel periodo di assenza per malattia pratica la pesca subacquea

Il licenziamento puo’ ritenersi giustificato quando un’attivita’ svolta dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedelta’. Nè può essere invocata a difesa la circostanza per cui tali attività non abbiano provocato alcun pregiudizio o ritardo se il lavoratore riprende alla scadenza della prognosi le proprie mansioni in azienda.

Infatti, lo svolgimento di attivita’ extralavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia, costituisce illecito di pericolo e non di danno. Questo sussiste, percio,’ non soltanto quando quell’attivita’ abbia effettivamente provocato un’impossibilita’ temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16465/15, trattando il caso di un lavoratore che nel corso di un periodo di assenza per malattia, imputabile a colica addominale, aveva praticato la pesca sportiva in apnea, ossia la pesca subacquea.

15 Settembre 2015 · Tullio Solinas




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