Licenziamento illegittimo » Quantificazione del risarcimento danni al lavoratore
Accertato il licenziamento illegittimo, come stabilire quanto è dovuto al lavoratore?
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, a seguito dell’accertamento della illegittimità del licenziamento, costituisce valido titolo esecutivo che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, sicché la reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi.
In questi casi, il requisito della liquidità è sufficiente a determinare il credito attraverso un calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, da identificarsi nei dati, assunti dal giudice come certi oggettivamente, già determinati quantitativamente, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, e non da elementi esterni ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 17537/14.
La domanda sorge spontanea: una volta accertato dal giudice il licenziamento illegittimo, quanto è dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento?
E quali sono i criteri per calcolare una somma a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione?
Ebbene, da quanto si evince dalla pronuncia esaminata, la sentenza di condanna del datore di lavoro che ha licenziato ingiustamente costituisce titolo esecutivo.
Ciò vuol dire che l'ex dipendente può presentarsi in azienda, con l’ufficiale giudiziario, e pignorare i beni, di quest’ultima, anche quando non ci sia una precisa indicazione dell’ammontare della somma spettante al lavoratore.
Per determinare l’entità del credito, infatti, basta il semplice calcolo aritmetico sulla base di elementi certi contenuti nel titolo stesso.
A parere degli Ermellini, dunque, in caso di licenziamento illegittimo, basterà calcolare il numero di mensilità di retribuzione dovute al lavoratore a partire dall'ultimo giorno di lavoro, senza dover instaurare un ulteriore separato processo per determinare la condanna del datore di lavoro in termini monetari più precisi.