Licenziamento illegittimo per chi denuncia il datore di lavoro all’Autorità Giudiziaria » Anche se le ipotesi di reato si rivelano infondate

L'obbligo di fedeltà (di cui all'articolo 2105 del codice civile), non può essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, poiché, in tal caso, si correrebbe il rischio di scivolare verso, non voluti, ma impliciti, riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà che, ovviamente, non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

La presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l’iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore di lavoro.

Affinché possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli infondata e il procedimento penale venga definito con la archiviazione o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

Pertanto, non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

Questa la sintesi delle considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 26867/2017.

27 Novembre 2017 · Chiara Nicolai