Legittima la rinuncia unilaterale del condomino all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato

E' legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero dallobbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione, principio informatore che prevale anche sul regolamento condominiale.

L’operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti.

Queste le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di cassazione nella sentenza 24209/14.

22 Novembre 2014 · Genny Manfredi