Leasing finanziario – La tutela del debitore utilizzatore in presenza di vizi della cosa locata

L'operazione di locazione finanziaria (leasing) si articola in due contratti distinti, ma collegati tra loro: quello di locazione finanziaria propriamente detta e quello di fornitura, il primo sottoscritto fra utilizzatore e società di leasing, il secondo stipulato fra fornitore del bene e società di leasing.

Il collegamento tra i due contratti viene realizzato da clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto della locazione finanziaria sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente (l'utilizzatore) della società di leasing ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all'utilizzatore.

Si tratta, in pratica, di un'operazione di finanziamento tendente a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito, la società di leasing, la quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un'esigenza che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale.

Affiancata a questa si individua, necessariamente, un'altra operazione, quella finalizzata all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ovvero un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e società di leasing, attraverso la quale la società di leasing diventa proprietaria del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato.

In assenza di diversa pattuizione, con la consegna del bene dal fornitore direttamente all'utilizzatore e l'accettazione da parte di questi, sorge a carico dell'utilizzatore l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria nei confronti della società di leasing e non possono a questa opporsi eventuali vizi, per quanto originari, del bene locato, che devono essere fatti valere con azione di garanzia unicamente nei confronti del fornitore.

In realtà. nel contratto di locazione finanziaria è esplicitamente previsto l'esonero per la società di leasing di ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto di locazione finanziaria, ed a stabilire le condizioni di acquisto per la società di leasing, ragion per cui ogni vizio del bene locato dovrà essere fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti de/fornitore.

Con la conseguenza che l'utilizzatore non può far valere l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti della società di leasing.

In pratica, nel contratto di locazione finanziaria, è ammesso che l'utilizzatore possa agire contro il fornitore per l'inadempimento o per il risarcimento, ma è escluso che l'utilizzatore possa agire anche per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per vizi del bene locato.

In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing (cui l'utilizzatore è estraneo) solo in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale la società di leasing trasferisca all'utilizzatore la propria posizione sostanziale.

In assenza di tale clausola, ed in presenza di inerzia della società di leasing, quali sono le tutele esperibili dall'utilizzatore laddove, ad esempio, il bene concessogli in locazione finanziaria evidenzi, nel tempo, dei vizi riconducibili alla responsabilità del fornitore e posto che il contratto, per prassi, tende ad affermare l'esonero della società di leasing da responsabilità per vizi della cosa locata ed il corrispondente obbligo dell'utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo)?

La giurisprudenza riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati alla società di leasing in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione finanziaria.

Tuttavia, occorre distinguere l'ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna. In entrambe le circostanze sussiste l'obbligo dell'utilizzatore di informare la società di leasing circa ogni questione che sia rilevante, così come v'è l'obbligo a carico della società di leasing di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi, in osservanza del principio di buona fede a cui deve uniformarsi l'esecuzione contrattuale, sancito dall'articolo 1375 del codice civile.

Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché la società di leasing, una volta informata del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore.

Il secondo caso, quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo l'accettazione verbalizzata da parte de utilizzatore, sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso la società di leasing, informata dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione finanziaria.

Per concludere, in tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che la società di leasing, in forza del principio di buona fede, una volta informata della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre la società di leasing, una volta informata, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati alla società di leasing, ma è escluso che egli possa agire anche per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria o sospendere il pagamento dei canoni di locazione finanziaria contrattualmente previsti.

I principi giuridici qui esposti sono stati enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19785/2015.

15 Ottobre 2017 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!