L’avvocato sbaglia e fa perdere la causa? – Nessun risarcimento per il cliente

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 1984/16, sancendo il principio secondo il quale è praticamente inutile portare in giudizio il proprio avvocato per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad un suo non corretto adempimento nell’attività professionale. Il cliente dovrebbe anche dimostrare, infatti, che con un'assistenza legale scevra da errori tecnici del professionista, egli avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: un risultato che appare francamente impossibile da perseguire.

4 Febbraio 2016 · Marzia Ciunfrini