Incrocio con i dati comunicati da terzi – I lavoratori autonomi potranno regolarizzare omissioni ed anomalie con il nuovo ravvedimento operoso

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti; nonché le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770, riguardanti prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente tali informazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I contribuenti che avranno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dal ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

L'istituto del ravvedimento operoso è stato, profondamente rinnovato proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, fruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Questo, in sintesi, è il contenuto del provvedimento 94624/15 disposto dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

23 Luglio 2015 · Giorgio Valli