L’amministratore del condominio

In un condominio l'amministratore rappresenta il “governo della casa”: giuridicamente, a norma dell'articolo 1703 del codice civile, esegue un mandato, cioè si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dei condomini.

Nomina e revoca
L'articolo 1129 del codice civile prevede la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di quattro. Viene nominato dall'assemblea dei condomini, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari).

La nomina di un amministratore da parte del costruttore o del venditore immobiliare non ha valore. Non è prevista per un amministratore l'iscrizione a un albo professionale.

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento e senza particolare motivazione con la stessa maggioranza prevista dall'articolo 1136 del codice civile. Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall'autorità giudiziaria nei seguenti casi:

Competente per la revoca è il tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio, l'amministratore può presentare ricorso entro 10 giorni. L'amministratore rimane in carica un anno, può essere confermato o sostituito, in questo caso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla regolare elezione del nuovo amministratore (prorogatio). Il compenso dell'amministratore viene fissato dall'assemblea condominiale.

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Articolo 1703 del codice civile - Mandato
Il mandato e il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Articolo 1129 del codice civile - Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di un o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio