La responsabilità del socio snc per i debiti tributari

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'articolo 2291, primo comma, codice civile, per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'articolo 2304 del codice civile, che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società.

Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notifica dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notifica del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti.

Questi gli orientamenti in merito espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze numero 10584/07, numero 6260/01, numero 7000/03, numero 18012/05, numero 10533/06, numero 19188/06, numero 5003/07).

9 Settembre 2013 · Marzia Ciunfrini