La notifica per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore

Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all'albo pretorio) o presso l’ufficio postale.

Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l'invio di una raccomandata a/r informativa.

Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali (notifica,  la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto.

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti,  uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell'atto e della sua notifica.

Questo è un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.

notifica atto per compiuta giacenza

In conclusione:

  1. in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell'atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’articolo 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.
  2. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  3. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, la notifica si perfeziona con la data di ricezione dell'atto (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza senza ritiro dell'atto.

E’ bene chiarire che la questione dell’obbligatorieta' della raccomandata informativa, qui discussa, si riferisce esclusivamente alla notifica effettuata per posta, ma sempre tramite soggetti abilitati (ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione): non si tratta, cioe', della notifica effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata a/r (notifica diretta).

Quando la raccomandata è inviata direttamente da Equitalia (senza alcun tramite dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale della riscossione) non c’e' obbligo di raccomandata informativa ma solo dell’avviso di giacenza che il postino deve lasciare (in buchetta postale). Pertanto, anche in caso notifica diretta via posta, non andata a buon fine per temporanea irreperibilita' del destinatario e successivo ritiro dell’atto oltre il decimo giorno di giacenza, la notifica per il destinatario si perfeziona, a tutti gli effetti, nel decimo giorno di giacenza (che decorre dal momento in cui il postino lascia l’avviso in buchetta) o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

18 Agosto 2013 · Giorgio Valli