La notifica diretta della cartella esattoriale secondo la Corte di Cassazione

Cassazione  civile -  Sezione V » sentenza numero 8321 del 4 marzo 2013

Otto, fra ordinanze e sentenze della Suprema Corte, che rendono bene l'idea di come sia inutile e poco onesto indurre la gente ad impugnare gli atti solo in ragione della notifica diretta effettuata da Equitalia. Ma tant'è. Alla fine a rimetterci è sempre il contribuente che abbocca.

La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall'articolo 26, DPR numero 602 del 1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica.

Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l'avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l'unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale.

Cassazione civile - Sezione V » sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013

E' pienamente legittima la notifica "diretta" della cartella ad opera dell'agente della riscossione mediante il servizio postale. Pertanto, è destituita di fondamento la tesi del contribuente, secondo cui in assenza della mediazione di un agente notificatore, la notifica dovrebbe considerarsi in ogni caso inesistente.

Cassazione civile - Sezione V » sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012

La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Cassazione civile - sezione VI » ordinanza numero 11008 del 28 giugno 2012

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del DPR 29 settembre 1973, numero 602, articolo 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del decreto ministeriale9 aprile 2001, articoli 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Cassazione civile - Sezione V » sentenza numero 11708 del 27 maggio 2011

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del dpr 29 settembre 1973, numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria, di cui all'articolo 2700 del codice civile, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Cassazione civile - Sezione V » sentenza numero 2288 del 31 gennaio 2011

Laddove la cartella di pagamento sia notificata a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex articolo 26, DPR numero 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notifica.

Cassazione civile - Sezione V » ordinanza numero 15948 del 6 luglio 2010

Secondo il disposto dell'articolo 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del DPR sopra citato, la notifica può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'articolo 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Cassazione civile - Sezione V » sentenza numero 14327 del 19 giugno 2009

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'articolo 26 deldpr numero 602 del 1973, per il quale la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

tratto da un articolo di Edoardo Ferragina pubblicato su Ferragina & Parisi - Studio Legale Tributario

3 Maggio 2013 · Annapaola Ferri