La donazione dei beni può essere impugnata dai creditori quando è evidentemente finalizzata ad evitare di pagare i debiti

Mio fratello, nullatenente, ha alcuni debiti sospesi (Cartelle Esattoriali, multe, finanziamenti al consumo non pagati ecc.) e, essendo la nostra madre ormai quasi ottantenne, non vorremmo che i creditori si rifacessero sulla piccola eredità  immobiliare che andrebbe a lasciare. Con il beneplacito del fratello, avremmo dunque pensato ad una donazione da fare a mio nome. Esclusa la possibilità d'impugnazione da parte del fratello, possono in qualche maniera i creditori (ivi compresa la Equitalia) chiedere l'invalidazione di detta donazione, con conseguente aggressione del 50% dell’eredità? Ringrazio (giuseppe)


La donazione dei beni da parte del proprietario può essere impugnata dai creditori quando è fatta appositamente per evitare di pagare i debiti.

Lo stabilisce l'articolo 2901 del Codice Civile in base al quale è possibile impugnare l'atto quando il debitore è a conoscenza che la donazione dell'immobile pregiudica i diritti del creditore, e quando chi accetta la donazione è a conoscenza di questo fatto. Inoltre nel secondo caso i creditori possono anche impugnare l'eventuale rinuncia all'eredità per lo stesso motivo.

26 Febbraio 2009 · Paolo Rastelli