La cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento deve essere congruamente motivata

L’iscrizione a ruolo non costituisce un semplice atto di riscossione, bensì un accertamento del debito d’imposta quando non sia preceduta da un autonomo avviso di accertamento, sicché la cartella esattoriale deve contenere anche una sufficiente motivazione circa la ragione dei recuperi.

Non è sufficiente riportare in cartella che la ragione dell'iscrizione a ruolo consiste nel “recupero del credito di imposta ex lege 289/2002 articolo62″ dal momento che tale recupero può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall'esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza.

La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'articolo 7 della legge numero 212 del 2000.

Questo, in sintesi, l'orientamento della Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 8934 del 17 aprle 2014.

24 Aprile 2014 · Simone di Saintjust