Iva a credito » Ecco come poter recuperare le somme in caso di omessa dichiarazione

In caso non fosse stata presentata la dichiarazione Iva a credito dell'anno precedente, è possibile presentare la stessa oggi e recuperare il credito Iva esposto nella dichiarazione dell’anno successivo?

Durante lo svolgimento dell’attività professionale o anche di impresa può’ accadere che la conformazione dei costi porti il contribuente a maturare un’IVA nei confronti dello Stato/erario.

Oppure si ha il caso di un acquisto di bene materiale, esempio impianti o macchinari molto costosi, oppure prima fornitura di materie prime che di fronte ad una mancata rilevazione di ricavi e quindi di IVA a debito porta la liquidazione IVA mensile o trimestrale a credito.

Ebbene, in questi casi bisogna sapere che, poiché la dichiarazione Iva per l’anno precedente è da considerare omessa, nel momento in cui sono decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione in forma autonoma o in forma unificata non è ammessa la presentazione della stessa ora per allora.

Il contribuente, tuttavia, può ottenere il riconoscimento del credito Iva evidenziato nella dichiarazione, presentando al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di irregolarità, idonea documentazione, quale ad esempio i registri Iva, i prospetti delle liquidazioni periodiche, la dichiarazione cartacea dell’annualità omessa, le fatture di vendita e di acquisto.

Se l’ufficio riterrà sussistente il credito, procederà a scomputarlo dalle somme dovute in base all'avviso bonario originario, a titolo di interessi e della sanzione del 30 per cento sulla parte di credito effettivamente utilizzato.

Il contribuente, successivamente, riceverà una comunicazione definitiva di irregolarità e qualora verserà entro 30 giorni da tale comunicazione le somme così determinate, beneficerà della riduzione ad un terzo della sanzione suindicata.

Ovviamente, sanzioni e interessi non sono dovuti nel caso in cui il credito Iva non sia stato utilizzato, ferma restando la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione.

1 Ottobre 2014 · Stefano Iambrenghi