L’istanza di revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare non può essere presentata dal soggetto fallito
L’istanza di revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare ha carattere d’impugnazione straordinaria, finalizzata a conseguire il risultato che l’esecuzione collettiva vada a vantaggio di coloro che risultano effettivamente creditori, e può quindi essere proposta, oltre che dal curatore e dai soggetti titolari di diritti sui beni del fallito, soltanto dai creditori ammessi al passivo.
Questi ultimi, infatti, sono gli unici portatori di un interesse concreto ed attuale all’esclusione di crediti o garanzie fatti valere da terzi, potendo ricevere concreto pregiudizio dalla partecipazione al concorso di soggetti privi della qualità di creditore.
La facoltà di proporre la predetta istanza non può quindi essere riconosciuta al fallito, che non è parte del procedimento di verifica del passivo ed al quale non spetta alcun potere d’impugnazione dei crediti ammessi.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19721/15.
5 Ottobre 2015 · Roberto Petrella
Argomenti correlati: fallimento e concordato preventivo, revocatoria e declaratoria di nullità degli atti
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