ISEE figli naturali e nucleo familiare


La ringrazio per la sua cortese risposta.

La ringrazio per la sua cortese risposta.

Le chiederei gentilmente le seguenti ulteriori:

1) Cosa accade per gli assegni familiari? Nel caso in questione (genitori non sposati e non conviventi ma che hanno riconosciuto congiuntamente il proprio figlio/a) a chi spetterebbero?

Mi sembra di capire da altri interventi che gli assegni per nucleo familiare sarebbero di pertinenza del dichiarante (i.e: Carmela) con cui coabita mia figlia Sofia (dato che entrambe formerebbero da sole nucleo a parte) ? Corretto?

2) Come invece verrebbero ripartite le detrazioni per figli a carico e quale forma risulterebbe + conveniente?

Esiste una modalità formale che esprime un eventuale accordo tra i genitori ?

3) Un ultima questione: Qualora in futuro si voglia modificare lo stato attuale, ovvero supponendo tra qualche mese un cambio di domicilio da parte mia in modo da coabitare con la mia compagna oppure modificare lo stato civile con un possibile matrimonio, quale effetto risulterebbe per le casistiche già esposte ? Ovvero:

a) esenzioni ticket per reddito;

b) assegni familiari;

c) detrazioni fiscali per primo figlio/a;

Ad esempio, le agevolazioni verrebbero mantenute fino al momento del cambio domicilio o stato civile anche nell'anno in corso?

Vi ringrazio per qualsiasi chiarimento.
Per semplificare partiamo dall'ipotesi di un cambio di residenza che porterà a convivre Kurtiz con la compagna e la figlia Sofia. Rimandiamo ad altro post l'eventualità del matrimonio.

1) corretto

2) La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

3a) Il reddito del nucleo familiare aumenta, includendo quello di entrambi i genitori con il rischio di perdere il beneficio dell'esenzione ticket. Non è possibile ottenere una scheda anagrafica distinta con lo spostamento di residenza presso l'abitazione in cui vive sua figlia. In pratica Kurtiz, la sua compagna e la figlia costituiranno un unico nucleo familiare al cui reddito contribuiranno sia Kurtiz che la compagna.

3b) Parliamo degli assegni familiari (ANF) erogati a favore delle famiglie di lavoratori dipendenti. Previo accordo potrà richiedere lei (essendo convivente) - al posto della sua compagna - l'assegno per un nucleo familiare costituito dal richiedente e dalla figlia Sofia

3c) le suggerisco di inserire il quesito relativo a questo punto nella sezione fisco e tasse del forum.

28 Settembre 2024 · Simone di Saintjust


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