ISEE: l’immobile ora pesa di più – Ecco perché avere una casa di proprietà può essere un handicap » Chi ha casa di proprietà sarà considerato benestante

La prossima volta che presenterete il modello Isee per poter usufruire di qualche detrazione, potreste risultare, per lo stato, molto più ricchi, anche senza aver guadagnato un solo euro in più. È l'effetto del restyling dell'Isee che, come accennato in altri interventi, ha dei parametri totalmente nuovi per il calcolo della ricchezza del contribuente.

La novità più importante, però, riguarda il diverso peso attribuito alla casa di proprietà.

Nel nuovo indicatore contano i valori Imu dell'abitazione di proprietà, superiori del 60% rispetto a quelli dell'Ici.

Il valore viene abbattuto di un terzo, ma rimane più alto rispetto al vecchio.

Come nel vecchio sistema, dal valore viene sottratto il debito residuo del mutuo, ma è cancellata l'alternativa di detrarre 51.645 euro. La casa di abitazione, però, non è considerata nel reddito se ha un valore ai Fini Imu inferiore a 52.500 euro. Limite che sale di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Dall'anno prossimo, dunque, la casa di proprietà peserà nell'Isee molto di più. Come accennato, il passaggio da Ici a Imu è la causa scatenante. Vediamo perché.

Nel calcolo del nuovo Isee, si terrà conto del valore della casa di proprietà utilizzato per il calcolo IMU. Ciò comporterà dunque un aumento dell’Isee poiché i valori IMU sono sensibilmente più elevati di quelli dell'ICI.

Chi ha un immobile di proprietà che vale oltre 50mila euro, ad esempio, vedrà il proprio indicatore della situazione economica equivalente crescere di un importo tra 3.500 e 10000 euro circa, rischiando così di superare la soglia che dà diritto ad avere certe prestazioni sociali.

Chi però ha ancora il mutuo da estinguere potrà ottenere un vantaggio: per le case di proprietà, infatti, se esiste un mutuo non si considera l'intero valore della casa (lo stesso usato per il calcolato Imu, per intenderci), ma solo la parte che supera l'importo del mutuo residuo.

18 Novembre 2014 · Paolo Rastelli