Requisiti che comportano obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per soci a responsabilità limitata, accomandatari e in nome collettivo

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.

    Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Perché, quindi, sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il legislatore ha poi esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.

La normativa vigente, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della società in nome collettivo e detta equiparazione risulta coerente con quanto disposto dall’art. 2318 codice civile, i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

Va infine ricordato che l’assicurazione obbligatoria è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell’impresa.

Quelle appena esposte le considerazioni giuridiche contenute nella sentenza della Corte di cassazione numero 23360/2016.

18 Novembre 2016 · Ornella De Bellis