Omesso pagamento della cartella esattoriale originata da crediti IRPEF
Cartella per omesso pagamento IRPEF - Cosa succede se non pago?
Ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di Equitalia per mancato pagamento di irpef dall'anno 2004 all'anno 2007: volevo capire se non pagando questa cartella, percependo solo 700 euro di stipendio mensile, possono comunque pignorare il quinto.
Non ho altri beni a me intestati vorrei precisare.
Equitalia può pignorare lo stipendio se non si paga la cartella - I limiti di pignorabilità per crediti esattoriali
La risposta è sì! Equitalia può pignorarle lo stipendio, purtroppo: a tale proposito va evidenziato che il decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali, approvato il 25 febbario 2012, ha introdotto importanti novità in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni.
Il decreto, infatti, stabilisce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi, salari, pensioni o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia.
Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, si prevedono, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.
Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, non è più «fisso» e pari a un quinto dell'assegno netto mensile percepito come retribuzione opensione, ma è variabile in funzione dell'ammontare dello stipendio.
In particolare lo stipendio o la pensione del debitore subiranno un prelievo mensile nella misura di:
- 1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
- 1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
- 1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.
Va ricordato che l'attuale legislazione consente all'agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).
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