IRAP e acquisti di importo non esiguo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate con cui era stata impugnata una sentenza di secondo grado che non aveva tenuto in considerazione il fatto che il professionista aveva proceduto ad acquistare beni strumentali di importo non esiguo.

“Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit decida, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in asserii di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni” (C.Cass. ord. numero 18704 del 13 agosto 2010)

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli