Ipoteca su immobile conferito a Fondo Patrimoniale

Sappiamo che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 del codice civile).

Anche se l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito corretto ritenere, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 del codice civile, possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria.

Il Concessionario della Riscossione, quindi, può iscrivere ipoteca su beni conferiti al fondo patrimoniale costituito dai coniugi, se il debito è stato contratto dai conferenti per uno scopo connesso ai bisogni familiari, ovvero, qualora il debito fosse stato contratto per uno scopo estraneo alle esigenza familiari, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità. La prova grava sul debitore, il quale ha l'onere di dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 7497/2019.

19 Maggio 2019 · Giorgio Valli