Casa familiare – Ipoteca, pignoramento, espropriazione ed assegnazione al coniuge affidatario » Pillole di giurisprudenza
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non paralizza il diritto del creditore di procedere con azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione sul bene oggetto dell’assegnazione (Cassazione 12466/12).
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile (o notificato il pignoramento) prima dell’assegnazione (Cassazione 07776/2016).
In pratica, il creditore ipotecario può vendere all’asta l’immobile come libero, in quanto il diritto del coniuge assegnatario acquisito dopo l’iscrizione ipotecaria non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni (Cassazione 11096/2002 a sezioni unite, 12296/2206, 25835/2017).
In altre parole, il diritto conseguente all’assegnazione della casa coniugale è opponibile sino alla sua cessazione (raggiungimento indipendenza economica figli) ove il provvedimento giudiziale sia stato trascritto prima del pignoramento. Diversamente, l’assegnazione della casa coniugale non trascritta, o trascritta dopo il pignoramento, è opponibile all’acquirente per nove anni dalla data dell’assegnazione, purché il provvedimento giudiziale di assegnazione abbia data anteriore al pignoramento stesso.
3 Gennaio 2018 · Annapaola Ferri
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Stai leggendo Casa familiare – Ipoteca, pignoramento, espropriazione ed assegnazione al coniuge affidatario » Pillole di giurisprudenza • Autore Annapaola Ferri • Articolo pubblicato il giorno 3 Gennaio 2018 • Ultima modifica effettuata il giorno 17 Marzo 2018 • Classificato nelle categorie debiti espropriazione casa, pignoramento - espropriazione casa e diritto di abitazione, pignoramento espropriazione casa, separazione e divorzio, separazione e divorzio - assegnazione casa coniugale • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Sono intestatario del mutuo: sette anni fa ho venduto la nuda proprietà e mi sono riservato diritto di abitazione. Attualmente sono in causa con la banca per tassi usurai e da 2 anni non pago più il mutuo. Se dovessi perdere la causa e la casa fosse messa all’asta il mio diritto di abitazione decadrebbe?
Purtroppo, sì. Lei perderebbe il diritto di usufrutto e chi ha acquistato la casa gravata da ipoteca, oltre a perderla, dovrebbe anche rifondere il debito residuo, se il ricavato dalla vendita all’asta dovesse risultare minore del credito azionato.