Ipoteca frazionata, non c’è più alcun ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga)

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Non c'è più nessun ostacolo alla surroga anche per i mutui frazionati, ossia quelli accollati dal costruttore. Con la circolare numero 5/T del 28 luglio 2008, infatti, l'Agenzia del territorio ha chiarito che anche in questi casi l'annotazione sull'ipoteca del nome del nuovo istituto di credito può essere effettuata d'ufficio dal conservatore in base alla semplice richiesta scritta da parte dell'interessato.

Nessuna formalità specifica per la richiesta - Come previsto dal decreto Bersani-bis, l'annotazione di surrogazione può essere richiesta al conservatore senza alcuna formalità, allegando una copia autentica del documento di surrogazione stipulato con atto pubblico o scrittura privata.

Un principio valido anche nella specifica ipotesi di surroga in quota di un mutuo frazionato. Quindi per ottenere la relativa annotazione, che deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore, basta presentare il titolo e una semplice richiesta in forma scritta.

Le novità immediatamente operative - In particolare nella circolare si precisa che la suddivisione dell'ipoteca non comporta una surroga parziale, ma una surroga totale nella specifica quota di ipoteca individuabile in base all'annotazione di frazionamento. Quindi in presenza di una successione nei diritti del creditore su una quota del credito frazionato, non si può negare il diritto a subentrare nelle garanzie reali che assistevano il creditore iniziale di quella stessa quota. In ogni caso la circolare ribadisce che occorre sempre la relativa annotazione, che deve essere effettuata indicando esplicitamente "Surrogazione in quota di mutuo frazionato".

Nel quadro specifico della domanda di annotazione vanno segnalati gli immobili a cui la quota si riferisce e i dati che consentono di individuare correttamente la quota e che risultano dall'atto di frazionamento della relativa ipoteca. Tutte queste indicazioni sono immediatamente operative

5 Agosto 2008 · Loredana Pavolini