Ipoteca esattoriale per debiti inferiori ad 8 mila euro – illegittima anche se iscritta prima del 26/5/10

L'ipoteca esattoriale è illegittima se iscritta per un credito inferiore ad 8 mila euro, anche se anteriore all'entrata in vigore della legge numero 73/2010

Con sentenza del 10 aprile 2012, numero 5771 la Cassazione a Sezioni Unite ha annullato l'iscrizione di ipoteca esattoriale dell'Agente della Riscossione in quanto relativa ad un debito inferiore ad 8 mila euro.

E questo anche se si trattava di ipoteca iscritta prima del  26 maggio 2010, data di 'entrata in vigore della Legge numero 73/2010, che ha vietato espressamente l'iscrizione di ipoteca per debiti inferiori alla soglia di 8 mila euro.

La Cassazione, richiamando l'orientamento già consolidato, ha ribadito la non iscrivibilità di ipoteca esattoriale per un importo inferiore ad 8 mila euro, poichè - essendo l'ipoteca esattoriale preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare - soggiace anch'essa al limite stabilito per l’espropriazione immobiliare, che è appunto di 8 mila euro.

Ipoteche esattoriali illegittime - se il responsabile del procedimento dichiara di aver ricevuto ordini superiori, Equitalia è tenuta ad esibire gli atti

Questa, in sintesi la pronuncia del TAR Lazio (02660/2013) che ha sancito il diritto del debitore, sull’immobile di proprietà del quale Equitalia iscrive ipoteca esattoriale per crediti inferiori ad 8 mila euro (valore indicato dalla Cassazione come soglia al di sotto della quale l’agente della riscossione non può scendere per le iscrizioni pregiudizievoli) ad ottenere l’ostensione di tutta la documentazione sottesa all'iscrizione ipotecaria laddove il responsabile del procedimento penale, incardinato a seguito di querela di parte, dichiari di aver ricevuto “ordini superiori”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha ordinato ad Equitalia di esibire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, i seguenti documenti già da lui richiesti:

  1. tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all'iscrizione ipotecaria;
  2. gli atti e/o documenti dell'istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese al’’iscrizione ipotecaria, fosse effettivamente ancora dovuto;
  3. gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione;
  4. tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 40 del decreto legge 30 settembre 2005, modificativo dell'articolo 76 del dpr 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato dpr per crediti tributari inferiori ad ottomila euro;
  5. tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze diretti all'Agente della Riscossione - Equitalia Sud S.p.A. circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 77 del dpr 602 del 1973.

Il giudice amministrativo ha osservato che “il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante”, il relativo giudizio, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo”.

In pratica,  come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, numero 4530), “ il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi”, ma la sua valutazione deve limitarsi alla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso ai documenti e, in definitiva, “si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”.

Il tutto perché l’avvocato-debitore aveva denunciato il funzionario responsabile del procedimento che ha portato all'iscrizione di ipoteca illegittima e nell’ambito del procedimento penale l’imputato ha invocato, a sua discolpa, la presenza di direttive superiori per procedere.

13 Aprile 2013 · Antonella Pedone