Ipoteca Equitalia » Può bastare un debito superiore a 20.000 euro

Per l'iscrizione dell'ipoteca da parte di equitalia può bastare un debito superiore a 20.000 euro

I vincoli all'esproprio del Dl 69/2013 non pregiudicano la possibilità della società di iscrivere ipoteca sull'abitazione del contribuente.

L'immobile dove il contribuente risiede può essere ipotecato ma se questo è l'unico immobile posseduto non può essere espropriato.

Nei casi in cui è ammessa l’espropriazione immobiliare, inoltre, il debito minimo a ruolo deve superare 120mila euro (invece che 20mila euro previsto dalla norma precedente).

Ai fini dell'iscrizione di ipoteca restano in vigore le regole previgenti.

L'articolo 52 del decreto legge 69/2013 ha ampiamente rimodulato la disciplina dell’espropriazione immobiliare, introducendo criteri molto garantisti per i contribuenti.

Per ciò che concerne l'abitazione principale, si ricorda che questa è rappresentata dalla casa in cui il debitore risiede anagraficamente.

Il divieto di esproprio opera alla triplice condizione che non si tratti di immobile di lusso, ovvero di villa o castello, che il bene sia destinato a uso abitativo e che lo stesso sia l'unico immobile in proprietà del debitore. Il divieto di esproprio significa che l'agente della riscossione, in presenza di queste condizioni di legge, non potrà mai pignorare la casa e quindi promuoverne la vendita all'asta.

Ciò non vieta comunque alle società di Equitalia di partecipare a pignoramenti e vendite all'asta promossi dai creditori di diritto comune per i quali il suddetto divieto non opera (si pensi, agli istituti di credito).

In pratica, questo comporta che l'agente della riscossione potrà concorrere con gli altri creditori al riparto del ricavato della vendita all'asta avviata su iniziativa di un terzo, nel rispetto ovviamente del grado di privilegio del credito iscritto a ruolo.

Il blocco delle attività di esproprio non impedisce inoltre l'esercizio del potere di iscrivere ipoteca da parte del medesimo agente della riscossione. In proposito, vale evidenziare che le condizioni per l'apposizione di tale vincolo non sono state modificate dal decreto legge 69.

Anzi, la manovra ha precisato che l'ipoteca può continuare a essere iscritta anche in assenza delle condizioni di legge per eseguire l'esproprio. In buona sostanza, ipoteca e esproprio dell'immobile seguono due binari. Questo significa che, per iscrivere l'ipoteca, sarà sufficiente un credito a ruolo che superi 20mila euro.

Gli effetti dell'ipoteca sul patrimonio del debitore sono molto diversi ovviamente da quelli del pignoramento, che rappresenta il momento di avvio della procedura di esproprio. L'ipoteca rappresenta un vincolo avente natura di garanzia reale a favore del creditore.

Non comporta alcuna indisponibilità dell'immobile. Ne deriva che nulla vieta che l'abitazione principale ipotecata sia venduta a terzi. In tale eventualità, l'ipoteca segue l'immobile e dunque continuerà a gravare sul bene giunto nella titolarità del terzo.

È però evidente che se per il nuovo acquirente dell'immobile questo non rappresenta l'abitazione principale, l'agente della riscossione potrà ritenersi libero di attivare la procedura di espropriazione. L'acquisto di un immobile ipotecato, dunque, avviene a rischio e pericolo dell'acquirente.

Non può inoltre escludersi che se l'agente della riscossione viene a conoscenza per tempo della vendita questi possa attivare il pignoramento presso terzi, relativamente al credito rappresentato dal corrispettivo dovuto dall'acquirente al venditore.

Una volta che l'abitazione principale è ceduta infatti nei riguardi del debitore iscritto a ruolo viene meno qualunque tutela. In caso di pignoramento immobiliare, invece, nei casi ammessi dalla legge, si realizza un vincolo relativo di indisponibilità dell'immobile.

L'eventuale cessione del bene pignorato, infatti, è inefficace nei riguardi dell'agente della riscossione, che continuerà a far valere i suoi diritti in danno del debitore originario.

Nelle ipotesi in cui l’espropriazione è ammessa - in base al decreto legge 69, la stessa deve essere sempre preceduta dall'iscrizione di ipoteca e dal decorso di sei mesi dall'iscrizione medesima.

Il limite di debito a ruolo inoltre è stato elevato da 20mila a 120mila euro.

Si ricorda infine già secondo la legislazione previgente prima di iscrivere ipoteca occorre notificare al contribuente una intimazione a pagare le somme dovute entro trenta giorni.

29 Luglio 2013 · Ornella De Bellis


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