Ipoteca » Il fisco può iscriverla sui beni del socio ancora prima di aggredire la società di persone

Il fisco può iscrivere ipoteca sui beni dell'imprenditore ancora prima di aver escusso il patrimonio della società semplice.

Infatti, il beneficio d'escussione previsto dall'articolo 2304 del codice civile ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.

Ciò, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società.

Questo, però, non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

Questa è la decisione della Corte di Cassazione in merito alla sentenza 49/2014.

La pronuncia in parole povere

In caso di società di persone, tra cui Sas, Snc e società semplici, il fisco può agire in tribunale e poi iscrivere ipoteca a carico del socio imprenditore anche se non ha ancora iniziato l’esecuzione forzata nei confronti della società.

Solo se intende procedere con il pignoramento, infatti, il creditore deve prima aggredire la società e poi l’imprenditore.

Questo obbligo, però, non si applica per la fase precedente, ovvero quella dell'azione volta a procurarsi il titolo e cioè il diritto ad agire in esecuzione forzata.

Pertanto il beneficio di previa escussione, ossia la facoltà per i soci di pretendere che il creditore si rivolga prima al patrimonio della società e dopo a quello loro, riguarda infatti solo la fase esecutiva.

Ne consegue che il creditore della società non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito sui beni della società senza esito positivo.

Ciò, comunque, non gli impedisce di agire con un giudizio di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio ed, eventualmente, iscrivere ipoteca sugli immobili di quest’ultimo.

Una volta ottenuto il titolo, allora il creditore sarà obbligato a rispettare il beneficio di previa escussione, dovendo prima agire in via esecutiva contro la società e poi contro i soci.

10 Gennaio 2014 · Marzia Ciunfrini