Come il comproprietario non debitore di un bene indiviso può liberare la propria quota di immobile da un’ipoteca iscritta contro altro comproprietario debitore

L'ipoteca iscritta sulla frazione ideale (o astratta) del partecipante debitore alla comunione (tipicamente quella ereditaria), produce effetto rispetto, esclusivamente, a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. I creditori ipotecari di un debitore partecipante alla comunione del bene indiviso, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti (articolo 2825 del codice civile).

Supponiamo, ad esempio che Pinco Pallino partecipi con una frazione ideale indivisa alla proprietà di un immobile, e che venga iscritta da un terzo un'ipoteca giudiziale sull'immobile in comunione contro il debitore Caio, anche lui partecipante con un'altra frazione ideale, alla proprietà dello stesso immobile.

Pinco Pallino, per liberare la propria quota reale dell'immobile dall'ipoteca deve chiedere al giudice, ex articolo 784 del codice di procedura civile, lo scioglimento della comunione, in modo che l'immobile venga diviso tra ciascun comproprietario in quote reali, secondo il valore della frazione astratta a cui ha diritto, salvo l'eventuale conguaglio in denaro che, come abbiamo visto in premessa, qualora fosse assegnato a Caio, potrebbe essere sottoposto ad azione esecutiva dai creditori ipotecari.

In tal modo, la quota reale assegnata a Pinco Pallino risulterebbe da subito libera dall'ipoteca iscritta contro il debitore Caio.

25 Dicembre 2018 · Annapaola Ferri