Prescritto il credito esattoriale preteso con avviso di intimazione al pagamento inviato al debitore dopo cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irrevocabilità del credito, ma non anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale.

Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 del codice civile (effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

In definitiva, il credito risultante da una cartella esattoriale non opposta e correttamente notificata, si prescrive non già nell'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, ma nel termine quinquennale proprio del tributo locale preteso. Ne consegue che l'avviso di intimazione al pagamento, atto prodromico alla espropriazione forzata, notificato oltre il quinquennio, determina l'estinzione della pretesa fiscale.

Solo il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è assoggettato al termine di prescrizione decennale.

Si tratta delle considerazioni giuridiche che i giudici della Corte di cassazione hanno trasfuso nella sentenza 28576/2017.

3 Dicembre 2017 · Paolo Rastelli