Ritardato pagamento delle multe – Dovuto un interesse del 10% per ogni semestre fino all’affidamento al concessionario per la riscossione forzata

In tema di sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'esattore per la riscossione in unica soluzione.

La somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore (data di esecutività del ruolo).

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Così dispone l'articolo 27 della legge 689/1981 e tanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 12324/16.

Gli ermellini hanno inoltre chiarito che, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie, vanno sempre corrisposti gli interessi legali per i primi sei mesi di ritardo nel pagamento. Il periodo che precede lo scatto della maggiorazione del decimo della somma dovuta, previsto per ogni successivo semestre di ritardo dalla legge 689/1981, non è esente da interessi anche se il provvedimento sanzionatorio non li prevede esplicitamente.

28 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto