Dichiarazione dei redditi – Interessi passivi del mutuo detraibili anche per acquisto del solo usufrutto della casa di abitazione principale

Per quanto riguarda le detrazioni da portare in dichiarazione dei redditi, le norme vigenti (articolo 13 bis del DPR 917/1986) stabiliscono che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e dei relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso.

Stando alle espressioni formali della norma in esame ed, in particolare, restando all'espressione acquisto dell'unità immobiliare, di sicuro, nella fattispecie, va ricompresa l'ipotesi di un acquisto di un'immobile di civile abitazione che l'acquirente adibisce ad abitazione principale.

Tuttavia, una interpretazione sistematica e secondo la ratio legis della stessa normativa, induce a ritenere che quella fattispecie abbia un significato ben più ampio di quello appena indicato.

Intanto, è principio desumibile dalla normativa, in tema di agevolazioni fiscali, quello secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della proprietà di un immobile destinato all'abitazione ricomprendono anche gli atti traslativi aventi ad oggetto non solo la nuda proprietà ma anche l'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Poi, sappiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

A sua volta, se è vero che coordinate essenziali della disposizione, appena richiamata, sono da un verso, il riferimento all'acquisto dell'unità immobiliare e, per altro, il riferimento all'esigenza dell'uomo all'abitazione, sembra ragionevole ritenere che scopo fondamentale della norma sia quello di contribuire a realizzare, o a favorire, l'interesse primordiale dell'uomo all'abitazione, al godimento di un luogo privilegiato ove svolgere liberamente e senza interferenze esterne, la propria personalità.

In altri termini, la norma in esame non si limita ad applicare le agevolazioni fiscali all'acquisto della proprietà di un'unità immobiliare se questa non è destinata all'abitazione dell'acquirente, tanto da poter considerare che la norma non intende agevolare l'acquisto di un bene, ma agevolare quella situazione di fatto e giuridica che soddisfa l'esigenza dell'uomo all'abitazione.

Sicché un'interpretazione sistematica e un'interpretazione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferimento all'acquisto dell'unità immobiliare, rapportato all'esigenza dell'abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere (si pensi all'usufrutto, all'uso e all'abitazione), di soddisfare l'esigenza dell'uomo all'abitazione.

Alle conclusioni fin qui riportate sono giunti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 22191/2016.

10 Novembre 2016 · Piero Ciottoli