Buoni fruttiferi postali – La legge non può modificare l’entità degli interessi pattuiti così come indicati nel buono al momento della sottoscrizione

I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito: il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Pertanto, i buoni non debbono essere considerati solo e soltanto alla stregua di quanto previsto dalla normativa vigente, occorrendo viceversa scrutinare il testo dei buoni in discorso nel loro complesso.

In pratica, pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, anche se il relativo regime è stato previamente mutato da un decreto ministeriale.

Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figurano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, devono ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione.

Questo il principio di diritto sancito dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 4761/2018.

2 Marzo 2018 · Simonetta Folliero