Il recupero degli importi indebitamente percepiti dal pensionato

Il recupero delle somme percepite dal pensionato e non dovute

Nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto, L'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.

Ed infatti, i termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa.

Vengono ricompresi nel comportamento doloso - oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all'Istituto.

Il dolo va escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto.

Gli indebiti pensionistici vengono recuperati attraverso una delle seguenti modalità:

  1. compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell'Istituto;
  2. recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche;
  3. pagamento, anche rateale, mediante rimesse in denaro.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite compensazione

Nel caso in cui nei confronti di un soggetto titolare di un diritto di credito nei confronti dell'Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali sia stato accertato un indebito pensionistico, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all'interessato.

Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all'interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite trattenute mensili

Il recupero delle somme indebitamente erogate può essere operato indistintamente su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore è titolare al momento della notifica dell'indebito. Devono, comunque, essere rispettati i seguenti limiti:

  1. l'ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell'importo della prestazione medesima;
  2. il recupero sulle prestazioni pensionistiche deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo;
  3. le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;
  4. nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.

Anche con questa modalità di recupero dell'indebito, non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite riscossione coattiva

Qualora il debitore non risulti titolare di crediti verso l’INPS o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, oppure sia titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica, l'INPS invia la richiesta di pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l’avvertimento che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero), sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate.

Quando, invece, sia stata concordata la dilazione del pagamento e il debitore interrompe il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, l'INPS avverte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se non viene effettuato il versamento rateale entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero) sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora dovute.

21 Marzo 2013 · Simone di Saintjust