Variazioni da comunicare all’INPS quando si percepisce reddito o pensione di cittadinanza

Variazioni del nucleo familiare beneficiario del reddito o della pensione di cittadinanza

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, il nucleo familiare stesso è tenuto a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.

Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Il richiedente è altresì tenuto a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero. Medesima comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello Rdc/Pdc-Com Esteso, entro trenta giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio.

Variazioni patrimoniali del nucleo familiare beneficiario del reddito o della pensione di cittadinanza

Il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello Rdc/Pdc - Com Esteso, nel termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli.

Variazioni dell’attività da lavoro dipendente per i membri del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza

In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

L'avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello Rdc/Pdc – Com Esteso. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello Rdc/Pdc – Com Esteso, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall'avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello Rdc/Pdc - Com Esteso, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Si ricorda (articolo 9-bis del decreto legge 510/1996) che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

Variazioni dell’attività si impresa o di lavoro autonomo per i membri del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza

In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello Rdc/Pdc – Com Esteso, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio.

In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla presentazione della domanda tramite il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto.

Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del Rdc non subisca variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il reddito del trimestre precedente.

L'articolo è un estratto di quanto contenuto nella circolare INPS 43/2019.

24 Marzo 2019 · Genny Manfredi