Procedimento illegittimo di espropriazione della casa – inutile opporsi dopo la vendita all’asta

Eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione di un immobile pignorato non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (e gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione).

Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dal codice di procedura civile, in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.

A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell'aggiudicatario e del creditore.

E ciò in nome della tutela del terzo di buona fede, e dell'affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e della certezza dei rapporti giuridici. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta.

Concludendo, il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto del debitore sottoposto ad esecuzione di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

Così hanno ragionato i giudici della Corte di cassazione nel corso della stesura della sentenza numero 2472/15.

12 Febbraio 2015 · Lilla De Angelis