L’ingerenza del socio accomandante nella gestione della sas comporta responsabilità patrimoniale illimitata e solidale

L'ingerenza del socio accomandante ovvero l'attività di gestione interna ed esterna o l'accordo tacito intercorso con il socio accomandatario sono aspetti irrilevanti qualora il terzo abbia concluso un contratto preliminare con la società in accomandita in persona del soggetto, peraltro qualificatosi socio, che essendo l'accomandante non aveva il potere di agire impegnando la società.

Al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, il codice civile (articolo 2323) nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale.

Nella società in accomandita semplice, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità (ai sensi dell'articolo 2320 del codice civile) non si traduce anche nell'acquisto del potere di rappresentanza della società.

Questi i principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza 22666/15 della Corte di cassazione.

7 Novembre 2015 · Roberto Petrella