Bancomat – Se omesso il preavviso di revoca della carta, la segnalazione in CAI è inefficace

L'articolo 10 bis legge 386/1990 prescrive l'inserimento dei dati relativi alle carte di pagamento (bancomat, carte di credito, carte revolving) per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; l'articolo 7 del decreto Mingiustizia 458/2001 dispone, a sua volta, che i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione allutilizzo; l'articolo 8 del Regolamento della Banca d'Itala, infine, stabilisce che gli emittenti carte di credito che revocano dall'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) sezione carte di pagamento.

L'articolo 1375 del codice civile stabilisce che un contratto deve essere eseguito secondo buona fede e la giurisprudenza di legittimità ritiene rispondente ad un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi in campo l'obbligo a carico dell'intermediario di dare avviso all'utilizzatore dell'imminente comunicazione alla Centrale rischi, in accordo con la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (articolo 4 comma 7, provvedimento Garante Privacy 8/2004).

Ma, anche senza entrare nel merito dell'obbligo di preavviso, la revoca della carta di debito (bancomat), integrando un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti, per poter essere efficacemente iscritta in CAI deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal contratto che sono previste nel nostro ordinamento. Ora, il recesso è in ogni caso un negozio unilaterale recettizio: per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo quanto dispone la norma contenuta nell'articolo 1334 del codice civile, ovvero che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Se la banca non provvede a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto relativo alla carta di debito, la revoca dall'utilizzo dello strumento di pagamento e la correlata segnalazione sono inefficaci.

Questo appena esposto è il principio di diritto bancario sancito dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 15500/2018

15 Giugno 2018 · Simonetta Folliero