Indennità di maternità anche alle madri libere professioniste che adottano un minore con sei o più anni di età

Il congedo di maternita' e' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice, dipendente o alla professionista iscritta alla gestione separata, durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennita' economica, erogata dall’INPS, in sostituzione della retribuzione.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennita' spettano anche in caso di adozione o affidamento. In caso di adozione o affidamento di minore di nazionalita' italiana il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso anche per le lavoratrici libere professioniste iscritte alla gestione separata, indipendentemente dal fatto che il minore adottato abbia, o meno, superato i sei anni di età.

Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2016 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2016 recante Modifica del Decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che recepisce i rilievi della Corte Costituzionale formulati nella sentenza 205/15, secondo cui, nel negare l’indennita' di maternita' soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalita' italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia.

7 Aprile 2016 · Lilla De Angelis