Indennità di disoccupazione e attività lavorativa – Limiti di compatibilità

Compatibilità fra indennità di disoccupazione e borse lavoro, stage, tirocini professionali, assegni di ricerca, attività sportive

Per i soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.

In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l'indennità di disoccupazione e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.

Anche relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità di disoccupazione e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione, titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo dell'indennità di disoccupazione per l'ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro ottomila.

In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità fra indennità di disoccupazione e reddito da attività professionale di ingegneri, avvocati e infermieri

Nell'ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di indennità di disoccupazione, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri eccetera), è ammessa la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione ed il reddito da attività professionale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività professionale è pari ad euro 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità fra indennità di disoccupazione con redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

Qualora fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall'attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari ad euro ottomila. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità indennità di disoccupazione per soci di società di persone (snc e sas)

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari ad euro 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità indennità di disoccupazione per soci di società di capitali

Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario dell'indennità di disoccupazione, titolare di redditi da capitale, potrà percepire la prestazione per intero.

Ciò vale anche per i promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili: il beneficiario dell'indennità di disoccupazione può percepire la prestazione per intero.

Tuttavia, per quanto attiene i soli soci di società a responsabilità limitata, è iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari ad euro 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

Naturalmente, l'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.

Sarà cura della struttura territoriale dell'INPS esercitare i controlli adeguati per verificare se chi percepisce l'indennità di disoccupazione, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, svolga effettivamente attività di lavoro autonomo, anche contattando l'interessato.

Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

I contenuti dell'articolo sono stati estratti dalla circolare INPS 174/2017.

26 Novembre 2017 · Tullio Solinas