Incostituzionale la norma che limita l’erogazione dell’indennità di maternità alle madri libere professioniste che abbiano adottato un minore con meno di sei anni di età

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice, dipendente o alla professionista iscritta alla gestione separata, durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica, erogata dall'INPS, in sostituzione della retribuzione.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento. In caso di adozione o affidamento di minore di nazionalità italiana il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso e, solo per le lavoratrici libere professioniste iscritte alla gestione separata, a condizione che il minore adottato non abbia superato i sei anni di età.

La Consulta, con la sentenza 205/15, ha ritenuto che, nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia.

24 Ottobre 2015 · Lilla De Angelis