Trattenute sulla pensione per il recupero di pagamenti non dovuti – L’INPS può prelevare il 20% solo sull’importo che eccede il minimo vitale

In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione.

Diversamente argomentandosi, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta nel mentre il pensionato che, ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo-nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 206/16.

In pratica l'INPS può trattenere solo il 20% di quanto eccede la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. L'alternativa sarebbe procedere con il recupero del credito ex articolo 2033 del codice civile secondo il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ma, in tale evenienza, si tratterebbe di iscrivere a ruolo il debito per poi esigerlo tramite avviso di addebito immediatamente esecutivo (o cartella esattoriale): il che, inevitabilmente, si tradurrebbe in azione esecutiva infruttuosa di pignoramento della pensione se l'importo di questa risultasse inferiore alla la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (circa 750 euro). Senza nemmeno contare il fatto che con la riscossione coattiva di tipo esattoriale la quota di prelievo massima sarebbe solo del 10%.

E' evidente che per le trattenute applicate prima dell'entrata in vigore della legge 83/15 (21 agosto 2015) che ha modificato l'articolo 545 del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà l'INPS non trattenere il 20% della sola parte che eccede la misura massima dell'assegno sociale (minimo vitale ratione temporis).

13 Gennaio 2016 · Lilla De Angelis