Indebiti pensionistici propri – Recupero con trattenuta sulla pensione

L'articolo 2033 del codice civile stabilisce che colui che ha eseguito un pagamento non dovuto (indebito), ha diritto alla restituzione di quanto pagato nonché agli interessi legali dal giorno del pagamento, se il beneficiario dell'indebito era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Quando chi esegue il pagamento è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), le prestazioni indebite si possono classificare in indebiti propri, indebiti di condotta ed indebiti civili.

Indebiti propri

Gli indebiti propri possono essere originati da:

  1. ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali
  2. ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
  3. ricalcolo del Trattamento di Fine servizio (TFS)/Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
  4. riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
  5. riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
  6. riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
  7. riscossione di rate di pensione post mortem;
  8. esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.

Qualora il pensionato debitore non sia titolare di crediti arretrati nei confronti dell’Istituto oppure, effettuata la compensazione, vi sia un importo residuo da recuperare, si deve procedere al recupero del debito mediante trattenute sulla pensione.

Per gli indebiti propri, le trattenute devono essere quantificate sulla base del calcolo della trattenuta teorica massima (TTM) e del valore della trattenuta effettiva (VE).

Il valore della trattenuta teorica massima TTM è pari al quinto dell'importo totale dei trattamenti pensionistici, al lordo degli oneri fiscali, eccedente il trattamento minimo. Nel contesto di cui ci occupiamo, il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, è quello di cui all'articolo 69, legge 153/1969 e deve essere tenuto distinto dalla quota intangibile o cosiddetto minimo vitale prevista dall'articolo 545 del codice di procedura civile. Invero la quota intangibile, la cui misura è corrispondente all'importo dell’assegno sociale aumentato della metà concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi (a seguito di procedure esecutive nelle quali l’Istituto è interessato in qualità di terzo pignorato).

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo inferiore o uguale a 8.298,29 euro, è pari al 40% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 8.298,30 euro e inferiore o uguali a 13.049,14 euro, è pari al 60% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 13.049,15 euro e inferiore o uguali a 26.098,28 euro, è pari al 80% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 26.098,29 euro, è pari al TTM.

Se indichiamo con K il debito totale del pensionato nei riguardi dell'INPS e con NR il numero di rate sarà: NR = K/VE

Tuttavia, il numero NR di rate non può eccedere il limite massimo di 72 rate mensili (le eventuali eccedenze di indebito da recuperare saranno gestite con recupero complementare mediante rimessa in denaro). Salvo che l’importo residuale delle 72 rate non sia superiore al 10% del debito complessivo K.

1 Aprile 2018 · Giorgio Valli